Risposta ad interpello n. 572 del 24 novembre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che in caso di partecipazioni detenute da un fondo pensione in Banca d’Italia non trova applicazione il regime di non imponibilità dei redditi derivati dagli investimenti “qualificati” ...

Con la risposta ad interpello n. 572 del 24 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che in caso di partecipazioni detenute da un fondo pensione in Banca d’Italia non trova applicazione il regime di non imponibilità dei redditi derivati dagli investimenti “qualificati” ai sensi della lettera a) del comma 89 dell'art. 1 legge di bilancio 2017. Ciò, in quanto, Banca d’Italia non si qualifica come “impresa” nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa.

Come noto, la lett. a) del comma 89 cit. prevede una specifica agevolazione per gli investimenti considerati “qualificati”, ossia quelli effettuati in «azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo», prevedendo che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti effettuati da fondi pensione sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del d.lgs. 252/2005, a condizione che non derivino da partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR e che gli investimenti qualificati siano detenuti per almeno 5 anni (c.d. holding period).

Secondo il fondo pensione istante l’investimento effettuato nel capitale di Banca d'Italia poteva considerarsi un “investimento qualificato”, svolgendo, tale ente, “ancorché istituto di diritto pubblico”, “anche attività commerciale” e potendo quindi qualificarsi come “ente commerciale … fiscalmente equiparata a una società bancaria di diritto privato”.

Considerato il generico riferimento operato dalla lett. a) del comma 89 cit. alle «azioni o quote di imprese» e la finalità del regime agevolativo desumibile dalla relazione illustrativa, ossia «di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l'economia reale nel lungo periodo», l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le azioni o quote oggetto di investimento devono essere quelle “delle società di capitali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir”. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l'accezione di ''impresa'' accolta dalla norma agevolativa in esame non può prescindere dalla definizione di imprenditore prevista dall'articolo 2082 del c.c. “e, pertanto, deve essere ricostruita alla luce delle nozioni di impresa e di imprenditore accolte nel diritto commerciale”. L’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 2195 del c.c., che individua le attività che esercitano gli imprenditori commerciali e che determinano l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, e l'art. 2201 c.c., che invece prevede che “gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese”, ha rilevato come “alla luce della disciplina statutaria vigente e della sua peculiare natura, la Banca d'Italia non risulta essere inclusa tra gli enti tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese e non è soggetta tout court alle norme proprie degli imprenditori commerciali”, benché essa si qualifichi ai fini fiscali come quale soggetto IRES ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. b) e 114 del TUIR e compiti il modello di dichiarazione Redditi SC (Società di Capitali).

Ciò posto, evidenziato che la finalità del regime agevolativo è quella di “convogliare le risorse a favore di ''imprese'' che operano nell'''economia reale''” e “tenuto conto che la nozione di ''impresa'' deve essere interpretata sulla base del contesto in cui la singola disposizione si applica”, ha concluso per ritenere che l'investimento operato dal fondo pensione in Banca di Italia non costituisca un investimento qualificato ai sensi della disciplina agevolativa in parola.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, pur nella peculiarità della fattispecie, appare interessante in particolare nella parte in cui ritiene che, in assenza di una definizione univocamente valida ai fini fiscali di “impresa”, tale nozione deve essere interpretata “sulla base del contesto in cui la singola disposizione si applica”. Da ciò dovrebbe, ragionevolmente, derivare che alla nozione, basata sulle disposizioni civilistiche, utilizzata nello specifico contesto della fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate non possa attribuirsi valenza generale.

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