Risposta ad interpello n. 579 del 6 settembre 2021

Con la risposta n. 579/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è detraibile l’Iva relativa a prestazioni di servizi ricevute prima del fallimento...

Con la risposta ad interpello n. 579 del 6 settembre 2021,l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società fallita può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva relativa a prestazioni ricevute nel periodo d’imposta precedente alla dichiarazione di fallimento, anche nel caso in cui le relative fatture siano pervenute dopo l’apertura della procedura concorsuale. 

In particolare, la Società istante chiedeva se una fattura passiva, riferita alle annualità 2017 e 2018,ricevuta soltanto nel 2021 mediante pec, potesse legittimare l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta assolta all'atto del pagamento del corrispettivo in essa certificato, previa registrazione e liquidazione nel periodo di competenza individuato sulla base della data di ricevimento della pec.  

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricostruito il quadro normativo, richiamando gli artt. 19 e 25 deld.P.R. n. 633/1972, secondo cui il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui questa diviene esigibile (per le prestazioni di servizi l’esigibilità coincide con il momento del pagamento del corrispettivo, salvo che sia antecedentemente emessa fattura) e la fattura ricevuta deve essere annotata in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Quindi, richiamandola Circolare n. 1/2018, l’Agenzia ha ricordato che il dies a quo da cui decorre il termine per esercitare la detrazione dell’imposta va individuato nel momento in cui sussistono contestualmente in capo al cessionario o committente il requisito sostanziale dell’avvenuta esigibilità del tributo e quello formale del possesso di una valida fattura. 

Nel caso di specie, i due requisiti si sono compiutamente verificati solo successivamente all’apertura della procedura concorsuale, pertanto il Fallimento deve considerarsi legittimato alla detrazione dell’Iva. 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, che conferma il proprio precedente orientamento in materia, appare condivisibile e conforme agli approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale. 

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