21/12/2021

risposta ad interpello n. 581/21

Con la risposta a interpello n. 581del 9 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è dovuta alcuna sanzione in caso di restituzione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 41/2021 “decreto sostegni” indebitamente percepito laddove i chiarimenti dell’Ufficio siano pervenuti soltanto inseguito alla percezione dello stesso da parte del contribuente. In particolare, nel caso di specie, l'istante dichiarava di aver percepito, in data 27 aprile2021, il contributo a fondo perduto di cui al decreto sostegni e di aver preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2021 con cui appunto l’Amministrazione ha chiarito che “gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni”. 

L’Agenzia, considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, ha correttamente ritenuto in applicazione dell’art. 10 dello statuto del contribuente che, il contribuente fermo restandola restituzione del contributo, comprensivo degli interessi, non sia tenuto a versare alcuna sanzione. 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è senz’altro condivisibile, tuttavia non si può non constatare che sebbene una simile posizione di apertura sia stata assunta in passato dall’Amministrazione anche in materia di credito di imposta per ricerca e sviluppo laddove era stato riconosciuto al contribuente, nell’ipotesi di errata fruizione del credito in assenza di chiarimenti, la non debenza di sanzioni, l’Agenzia sempre più frequentemente tende invero poi in sede di contenzioso a contestare le sanzioni per la fruizione di crediti inesistenti anche nelle ipotesi di errori commessi dal contribuente in assenza di chiarimenti dell’Amministrazione.

#contributofondoperduto#decretosostegni #sanzioni

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