21/12/2021

Risposta ad interpello n. 584 del 14 settembre 2021

Con la risposta ad interpello n. 584 del 14 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è preclusa la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti laddove gli stessi siano correlati ad un’attività di impresa futura e, quindi, il soggetto passivo che intenda fruire della detrazione non abbia ancora effettuato operazioni attive, indipendentemente dall’effettivo successivo svolgimento della stessa. In particolare, l’amministrazione finanziaria ha ricordato che è l'acquisto di beni o di servizi da parte di un soggetto passivo a determinare l'applicazione del sistema dell'Iva e, quindi, della detrazione. Pertanto, una volta sorto, il diritto alla detrazione non può venir meno se successivamente l'attività economica prevista non è stata realizzata.  

Come ricordato dall’Agenzia, infatti, sul tema si è copiosamente pronunciata la giurisprudenza comunitaria e di legittimità, orientata nel ritenere che “ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica” (cfr. Cass. 23994/2018).  

Apprezzabile, dunque, la posizione dell’Agenzia delle Entrate che conferma i principi elaborati in sede giurisprudenziale.  

   

#detrazione #Iva#attivitàpreparatorie 

31/3/2026

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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