21/12/2021

Risposta ad interpello n. 590 del 15 settembre 2021

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 590 pubblicata il 15 settembre ha ribadito che nel caso di un dipendente italiano distaccato all’estero il quale svolga la prestazione lavorativa in Italia in smartworking non è applicabile la retribuzione convenzionale di cui all’art. 51,comma 8-bis del TUIR. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che "nella fattispecie in esame il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, necessario ai fini dell'applicabilità della retribuzione convenzionale prevista dall'articolo 51,comma 8-bis, del Tuir, non si ritiene rispettato qualora nel predetto arco temporale la dipendente distaccata in Germania svolga la prestazione lavorativa nel nostro Paese in modalità di lavoro agile, soggiornando, pertanto, all'estero per un periodo non superiore a 183 giorni. Più precisamente, lo svolgimento in Italia dell'attività lavorativa in smart working comporta la presenza fisica della dipendente nel nostro Paese e, conseguentemente, il mancato rispetto della condizione richiesta dal Legislatore nell'ipotesi in cui nell'arco di 12 mesi soggiorni in Italia per un periodo pari o superiore 183giorni". 

Pertanto, l’Amministrazione ha confermato la rigorosa presa di posizione già assunta nella risoluzione n. 345del 2021 laddove aveva già ritenuto non applicabile la retribuzione convenzionale al lavoratore dipendente di società estera che svolgeva la propria attività lavorativa in telelavoro in Italia e ciò nonostante l’improvvisa crisi sanitaria internazionale determinata dal diffondersi del Covid-19 che ha come ben noto stravolto le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per molti lavoratori expatriates, i quali si sono ritrovati costretti per periodi più o meno lunghi a svolgere la propria attività in un luogo diverso, sotto il profilo meramente fisico, da quello previsto dal contratto di lavoro o di distacco. 

 

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