Risposta ad interpello n. 596 del 16 settembre 2021

Con la risposta ad interpello n. 596/2021, l’Agenzia ha confermato che il lavoratore alle dipendenze di una società estera intenzionato a svolgere...

Con la risposta ad interpello n. 596 del 16 settembre 2021,l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il lavoratore dipendente presso una società non residente in Italia intenzionato a trasferirsi nel nostro paese alfine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working può fruire del regime reddituale di favore previsto per i c.d. impatriati dall’art. 16 del decreto legge n. 147/2015. In particolare, l’amministrazione finanziaria ha ribadito che per godere del beneficio fiscale di cui al citato art. 16 è necessario che il contribuente a) abbia trasferito la residenza fiscale in Italia; b) non sia stato fiscalmente residente nel nostro paese nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento, con contestuale impegno a rimanervi per ulteriore due anni; c)svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Ebbene, in continuità con i chiarimenti già forniti con la circolare 33/E del 2020,l’Agenzia ha confermato che in seguito alle modifiche normative che hanno interessato la disciplina in commento non è più richiesto ai fini della fruizione dell’agevolazione che il lavoratore dipendente risulti impiegato presso un’impresa residente in Italia.  

Pertanto, lo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro fiscalmente residente all’estero non costituisce un’ostativa al godimento dell’agevolazione introdotta per i c.d. impatriati.   

#impatriati #smartworking#residenzafiscale  

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