Risposta ad interpello n. 627 del 27 settembre 2021

Con la risposta ad interpello n. 627/2021, l’Agenzia ha chiarito che il cittadino italiano emigrato all’estero può fruire dell’agevolazione c.d. “prima casa” senza essere...

Con la risposta ad interpello n. 627 del 27 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cittadino italiano emigrato all’estero non decade dall’agevolazione c.d. “prima casa” nell’ipotesi in cui in sede di primo acquisto non trasferisca la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile oppure in sede di riacquisto non adibisca l’immobile ad “abitazione principale”. 

In particolare, l’istante domandava se un cittadino italiano emigrato potesse fruire dell’aliquota iva ridotta – prevista dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa da impresa costruttrice ai sensi del n. 21della Tabella, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – nel caso in cui proceda all’acquisto di un nuovo immobile, successivamente all'alienazione dell'abitazione precedentemente acquistata con il beneficio fiscale in commento, senza tuttavia adibirlo ad abitazione principale.  

Ebbene l’Amministrazione finanziaria, fornendo chiarimenti valevoli anche per il beneficio prima casa previsto dalla Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR (cui rinvia l’agevolazione prevista ai fini IVA), ha innanzitutto ribadito che il cittadino italiano emigrato all’estero, sprovvisto dunque di residenza in Italia, in sede di primo acquisto in regime agevolato, può acquisire l’immobile, quale che sia l’ubicazione sul territorio nazionale, senza essere obbligato a stabilire la propria residenza nel comune in cui questo è situato. 

Tanto premesso – sebbene la Nota II-bis stabilisce espressamente che la decadenza prevista per i contribuenti che alienano l’immobile prima del decorso di cinque anni dalla data dell’acquisto agevolato non si configura qualora si proceda entro un anno dall'alienazione all'acquisto di altro immobile “da adibire a propria abitazione principale” – l’Amministrazione finanziaria ha opportunamente specificato che, coerentemente a quanto precisato in sede di primo acquisto, anche in sede di riacquisto il cittadino italiano emigrato non è tenuto ad ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale ai fini della fruizione del beneficio. 

Infine, mediante la risposta in commento l’Agenzia ha rammentato che allo scopo di beneficiare dell’agevolazione il contribuente italiano non deve necessariamente documentare la propria condizione di emigrato all’estero con il certificato di iscrizione all’AIRE ma è sufficiente che rilasci nell’atto di compravendita una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

# agevolazione # prima casa # emigrato

Condividi

News Correlate

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9759 del 11 aprile 2024

Con l’ordinanza n. 9759/2024 la Suprema Corte ha ribadito che la procedura di controllo automatizzato ex art. art. 36-bis del DPR 600/73...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n.91 del 2024

Con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate...

leggi tutto
L’esenzione IMU degli immobili soggetti ad occupazione abusiva

Con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 la Corte costituzionale ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’IMU nelle ipotesi di occupazione abusiva...

leggi tutto