Risposta ad interpello n. 65 del 18 gennaio 2023

l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla neutralità di un’operazione di fusione nazionale estera tra società aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Con la Risposta ad interpello n. 65 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla neutralità di un’operazione di fusione nazionale estera tra società aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, viene prospettata un’operazione di fusione tra una società controllante di nazionalità francese ed una sua controllata, anch’essa di nazionalità francese. Poiché entrambe le società hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l’operazione è suscettibile di determinare conseguenze fiscali in Italia. L’istante, chiede, dunque se sia possibile fruire in tale contesto del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 172 del TUIR per le fusioni tra società italiane, posto che l’operazione resta esclusa dall'ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 178 e 179 del TUIR.

L’Agenzia delle entrate, anzitutto, ha ricordato che affinché la disciplina contenuta nell'articolo 172 del TUIR possa applicarsi ad un'operazione di fusione nazionale estera, è necessario che siano soddisfatte tre condizioni:  l’operazione deve qualificarsi come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana; la forma giuridica dei soggetti coinvolti deve essere omologa a quella prevista per le società di diritto italiano per cui è garantita la neutralità; l’operazione deve produrre effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno uno dei soggetti coinvolti. Le tre condizioni risultano verificate nel caso di specie, pertanto la fusione può essere equiparata negli effetti ad una operazione di fusione per come definita dalla disciplina civilistica italiana, cui si applica il disposto dell'articolo 172 del TUIR, potendo fruire del regime di neutralità fiscale proprio delle operazioni di fusione domestiche.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate appare senz’altro condivisibile e conforme ai propri precedenti in materia, confermando i chiarimenti forniti in merito ad un’operazione similare nella risoluzione n. 470/E del 2008.

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