Con la risposta ad interpello n. 683 del 7 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che nel caso di rientro in Italia alla scadenza naturale del contratto di distacco il lavoratore non può beneficiare del regime agevolativo previsto per i c.d. impatriati laddove non vi sia una discontinuità con la precedente posizione lavorativa.
In particolare, nel caso di specie, l’Istante, a seguito di un distacco all’estero, più volte prorogato, è rientrato in Italia dapprima alle dipendenze della medesima società, continuando ad occuparsi, da remoto, del mercato estero di cui si è occupato in regime di trasferta, per poi essere assunto da altra Società appartenente al medesimo gruppo stipulando un nuovo contratto in cui tuttavia è precisato che "le ferie non saranno riconosciute, però sarà riconosciuta l'anzianità dalla prima data di assunzione, e non vi sarà alcun periodo di prova”.
Ebbene, l’Agenzia, richiamando la recente circolare n. 33/2020 con cui è stata esclusala possibilità di usufruire del beneficio nel caso di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza dello stesso contratto e alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, ha ribadito che solo allorquando l’attività lavorativa costituisca una nuova realtà, avendo il lavoratore sottoscritto un diverso contratto, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, è possibile accedere al beneficio in commento. Di contro, precisa l’Agenzia l'agevolazione non sarà applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per un nuovo ruolo aziendale, rientri in una situazione di continuità con il precedente lavoro svolto nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.