21/12/2021

Risposta ad interpello n. 694 del 2021

Con la risposta ad interpello n. 694/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento di sede della CFC da uno stato estero all’altro deve essere valutato alla stregua di un cambiamento del regime fiscale della società e la exit tax italiana non si applica in quanto non si è verificato un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano.  

In particolare, l’istanza di interpello ha avuto ad oggetto il trattamento da riservare al trasferimento della sede legale dal Lussemburgo alla Svizzera della società, di diritto lussemburghese, indirettamente controllata dallo stesso Istante, congiuntamente ad altri componenti della famiglia, avvenuto in regime di continuità giuridica.  

Ebbene, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, non dovrebbe trovare applicazione l’art. 166 del Tuir, non verificandosi alcun trasferimento di sede di società del nostro paese. Inoltre, l’exit tax italiana neppure va presa in considerazione per il calcolo del cosiddetto tax rate di cui all’art. 167, comma 4 del Tuir, necessario per stabilire se il livello di tassazione estero sia da considerarsi privilegiato. Ad ogni modo, occorre verificare se nello Stato estero di destinazione la CFC contini a integrare le condizioni di applicazione dell’art. 167 del TUIR, qualora questa sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo. 

Infine, l’Agenzia ha chiarito che i valori fiscali della controllata estera devono essere determinati in continuità con i valori utilizzati in Lussemburgo prima del trasferimento di sede, senza attribuire rilevanza ai maggiori valori fiscali riconosciuti in Svizzera. 

Con l’interpello in commento, che si aggiunge alla bozza di Circolare posta in consultazione fino al 6 agosto 2021, l’Agenzia ha iniziato a fornire i primi auspicati chiarimenti sulla nuova disciplina delle CFC dopo le modifiche introdotte nel 2018 dal decreto ATAD. 

 #CFC#ExitTax #AgenziadelleEntrate 

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