Risposta ad interpello n. 743 del 2021

Con la risposta ad interpello n. 743 del 27 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la stabile organizzazione può cedere infragruppo...

Con la risposta ad interpello n. 743 del 27 ottobre 2021,l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la stabile organizzazione può cedere infragruppo le eccedenze IRES ai sensi dell’art. 43-ter del d.P.R.602/1973, in quanto le stabili organizzazioni non sono fornite di autonoma personalità giuridica ed assumono la forma giuridica della casa madre.

In particolare, nel caso oggetto di interpello, la stabile organizzazione italiana (Alfa) di una società per azioni francese (Beta), a sua volta controllata dalla capogruppo (Gamma), anch’essa francese, intende cedere ad una società italiana (Delta), controllata indirettamente dalla capogruppo francese, le eccedenze IRES, derivanti da ritenute subite e da acconti versati in eccedenza, nonché dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

Come noto, l’art. 43-ter del d.P.R. 602/1973 prevede, in deroga al regime ordinario, che “le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440”,con la precisazione che “agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate” e che “si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti”. In altre parole, quindi, affinché il cedente e il cessionario possano essere considerate appartenenti allo stesso “gruppo fiscale” è necessario che siano rispettati i seguenti tre requisiti: “I)controllo esercitato genericamente da ente o società; II) assunzione, da parte delle società controllate, delle forme societarie espressamente indicate dalla norma (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata); III) sussistenza tra controllante e controllata di un rapporto partecipativo di controllo - diretto o indiretto - in termini di percentuale superiore al 50per cento del capitale”. 

Dati questi presupposti, l’Agenzia ritiene che, assumendo rilevanza la forma societaria delle società controllate (siano esse cedenti o cessionarie del credito), debba essere verificato se, nel caso di specie, la stabile organizzazione di una società estera possa essere ricondotta nell’alveo delle forme societarie espressamente previste dalla norma. 

Ebbene, ad avviso dell’Agenzia, nel caso di specie, la cedente controllata, ossia la stabile organizzazione in Italia di una società anonima di diritto francese, assume la forma giuridica della società di cui essa risulta emanazione. Invero, la stabile organizzazione, benché rappresenti un autonomo soggetto passivo di imposta dal punto di vista tributario (cfr.art. 152 del TUIR), non è un soggetto distinto ed autonomo dall'impresa madre ma una sede che costituisce una sua parte integrante e della quale si avvale all'estero per lo svolgimento della propria attività. Con la conseguenza che “nel caso oggetto di interpello, la cedente controllata, non essendo fornita di autonoma personalità giuridica, assume la forma giuridica della "Société Anonyme" o "Società Anonima" francese, da considerarsi equipollente all'italiana società di capitali” e, quindi, una società avente una delle “forme societarie” delle controllate valide ai fini dell’applicabilità  della procedura "semplificata" di cessione dei crediti infragruppo di cui all’art. 43-ter del d.P.R.n. 602/1972.

La posizione dell’Agenzia appare condivisibile e, del resto, conferma che il riconoscimento della stabile organizzazione come un autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari riferibili alla casa madre e, quindi, come un’entità separata rappresenta una fictio juris valida ai soli fini fiscali(oltreché ai fini strettamente procedimentali – cfr. Cassazione, sentenza n.16106/2011), inidonea ad esplicare i propri effetti “sul versante civilistico” laddove la stabile organizzazione non si distingue dalla "casa madre" e non è dotata di una propria personalità giuridica”. 

# stabile organizzazione # cessione infragruppo # eccedenze IRES

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