Risposta ad interpello n. 796 del 2021

Con la risposta ad interpello n. 796 del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto fiscalmente inesistente il trust in cui il trustee non può esercitare i suoi poteri senza il

Con la risposta ad interpello n. 796 del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto fiscalmente inesistente il trust in cui il trustee non può esercitare i suoi poteri senza il consenso del guardiano, il quale è nominato e revocato dai beneficiari. 

Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate concerne un trust dalla struttura articolata, istituito nell’ottica del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia. 

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito l’istituto del trust nell’ordinamento domestico, ha richiamato la propria prassi in materia, illustrando le ipotesi in cui il trust deve ritenersi fiscalmente inesistente. In particolare, si tratta dei casi in cui:

i) il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente, a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
ii) il disponente o il beneficiario risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
iii) ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.  

Ebbene, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha rilevato come “il potere di gestione del Trust in capo al Trustee è subordinato al preventivo consenso del Guardiano, il quale è il consulente di fiducia della famiglia; in generale, il Guardiano è soggetto a nomina da parte dei "beneficiari lavoratori" … i quali hanno anche il potere di revoca della nomina a maggioranza...

Gli stessi "beneficiari lavoratori" ne determinano il compenso”, ritenendo che tali previsioni siano sufficienti a far presumere che “seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i "beneficiari lavoratori" possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust”. Pertanto, il trust deve ritenersi fiscalmente inesistente e, di conseguenza, “i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza”. 

L’Agenzia delle Entrate, dunque, nell’interpello in commento conferma la propria posizione restrittiva in materia, ritenendo il trust inesistente non solo nelle ipotesi in cui il disponente e/o beneficiario eserciti un’ingerenza tale da ritenere che il trustee sia in concreto espropriato dei poteri di amministrazione, ma anche nelle ipotesi in cui tale ingerenza si manifesti nella capacità di condizionare, anche minimamente ed indirettamente, l’esercizio dei poteri da parte del trustee. 

# Agenzia delle Entrate # trust # interposizione

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