Risposta ad interpello n. 98 del 19 gennaio 2023

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti corrisposti dal datore di lavoro non residente...

Con la risposta ad interpello n. 98 del 19 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti corrisposti dal datore di lavoro non residente, a fronte dell’attività di lavoro prestata all’estero in smart working dall’Italia.

Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda un contribuente cittadino italiano il quale ad aprile 2020 ha ricevuto un’offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro svizzero, tuttavia, per motivi legati all’emergenza COVID-19 ha lavorato in smart working dall’Italia fino a giugno 2020 ed ha provveduto ad effettuare l’iscrizione all’AIRE a fine luglio 2020, con conseguente residenza in Italia per il periodo di imposta 2020 (in virtù dell’iscrizione all’anagrafe italiana per un periodo superiore a 183 giorni).

L’istante ha dunque chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei redditi da lavoro dallo stesso percepiti nell’anno di imposta 2020, ai sensi della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni, nonché sull'applicazione, per quel che concerne gli emolumenti ad egli corrisposti dal datore estero, delle disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero sulla base delle retribuzioni convenzionali, contenute nell'art. 51, comma 8bis, del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, pur premettendo che, sul piano della normativa interna, il Contribuente si qualificherebbe come residente in Italia nel 2020 e dunque sarebbe ivi assoggettato a imposizione in relazione a tutti i redditi ovunque prodotti (cfr. art. 3 del TUIR), ha riconosciuto come debbano essere considerate le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri, stante la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano.

Ebbene, poiché, l’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera individua, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti, occorre aver riguardo a dette regole che fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.

Nel caso di specie, poiché il Trattato con la Svizzera reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno e posto che, nel caso dell’Istante, il cambiamento del domicilio dall’Italia alla Svizzera è intervenuto a giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha condivisibilmente ritenuto che l’Italia potrà esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, soltanto fino a tale data, mentre la Svizzera potrà far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo.

Infine, per ciò che concerne il trattamento del reddito di fonte svizzera percepito dall’Istante in smart working dall’Italia fino a giugno 2020, l’Agenzia ha escluso che sia possibile invocare l’art. 8-bis dell’art. 51 del TUIR il quale consente di assoggettare i redditi derivanti da lavoro dipendente all’estero assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale.

Ciò in quanto tale norma trova applicazione solamente a condizione che l'attività lavorativa sia svolta all'estero e soprattutto a condizione che il lavoratore operante all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali è fissata la retribuzione convenzionale, tra le quali non rientra il settore dell’università.

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