Risposta DRE interpello n. 909/1222/2021

Per il Sismabonus nei centri storici il concetto di progetto unitario va inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale

Con la risposta ad interpello n.909-1222/2021, la Direzione regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui requisiti necessari per fruire del Sismabonus per interventi effettuati su edifici ubicati in centri storici. In particolare, il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia riguarda un edificio unifamiliare le cui mura perimetrali sono aderenti a quelle di altri due edifici, di epoche diverse e con caratteristiche strutturali differenti. L’Amministrazione finanziaria, richiamando quanto in precedenza affermato dalla Commissione di monitoraggio delle Linee Guida per la “Classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, ha ritenuto di dover escludere l’applicabilità del Sismabonus poiché gli interventi agevolabili, ove riguardino centri storici, devono essere eseguiti sulla base di un progetto unitario e non su singole unità immobiliari.

Tuttavia, la nozione di progetto unitario non è espressamente definita e per chiarire i dubbi generati tra gli operatori si è recentemente pronunciata la medesima Commissione, concludendo che “il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizzai centri storici” (Parere del 13 luglio 2021, n. 4).Diversamente, visto il “frazionamento delle proprietà che interessano talirealtà” sorgerebbero “seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus senza poter ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico che sta alla base della ratio dei benefici che le agevolazioni fiscali di cui trattasi vogliono raggiungere”.

Quest’ultima interpretazione sembra senz’altro da privilegiare e si auspica che l’Agenzia delle Entrate pubblichi a breve un documento di prassi per recepire le indicazioni della Commissione.

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