Risposta Interpello n. 244 del 04 maggio 2022

l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987 in caso di trasferimento della quota di proprietà

Con la risposta ad Interpello n. 244 del 4 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987 in caso di trasferimento della quota di proprietà di metà immobile adibito a residenza dei conviventi di fatto a seguito dell’interruzione della convivenza.

Come noto l’art. 19 della legge n. 74/1987 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”, tale esenzione tuttavia, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non sembrerebbe trovare applicazione in relazione al caso di specie.

La questione origina da un accordo con cui due conviventi di fatto, a seguito dell’interruzione della convivenza, hanno pattuito il trasferimento di una quota di proprietà dell’immobile, che fino a quel momento era di proprietà esclusiva di uno dei due, a fonte dell’accollo dell’altro di metà quota del mutuo. In tale contesto viene richiesto all’AdE se al trasferimento della quota di proprietà dell’immobile possa essere applicata l’esenzione.

L’Agenzia ha preliminarmente ricordato, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. n. 154/1999), come le ragioni di tale trattamento fiscale di favore debbano rinvenirsi “nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale dei coniugi” e ciò sia con riferimento ai procedimenti di divorzio che a quelli di separazione. Inoltre, richiamando la circolare n. 27/E del 2012, ha ricordato come l’esenzione, dal punto di vista oggettivo, si estende a tutti gli atti idonei a regolare rapporti giuridici e/o economici afferenti allo scioglimento del rapporto di matrimonio.

Ciò posto, per ciò che concerne la convivenza di fatto, l’Amministrazione finanziaria ricorda come ai sensi dell’art.1, comma 50, della legge n. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”), i conviventi possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza; tuttavia, tale legge non disciplina in alcun modo eventuali modalità di scioglimento del rapporto di convivenza.

Neppure sembrerebbe possibile associare gli accordi con cui i conviventi di fatto regolano i propri rapporti giuridici e/o patrimoniali agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 per i quali può invece trovare applicazione l’esenzione dell’art. 19.

L’Agenzia delle Entrate conclude dunque escludendo la possibilità di applicare l’esenzione al contratto stipulato dagli ex conviventi non essendo possibile ricondurre tale accordo né tra quelli relativi al “procedimento di scioglimento del matrimonio” di cui all’art. 19 della legge n. 74/87 né, tantomeno, agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014.

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