- Risposta interpello n. 327/2021
- Dividendi
- Fondi investimento UE/SEE
- OICR
- Ritenuta art. 27, comma 3, d.P.R. 600/1973
- Legge bilancio 2021
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 327 dell’11 maggio 2021 ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti ai fondi di investimento UE/SEE alla luce delle recenti modifiche apportate all’articolo 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dalla Legge di bilancio 2021. Come noto, con tale modifica è stata estesa l’esenzione fiscale, già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia, agli utili conseguiti da OICR, istituiti in Stati membri UE o in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni. L’Agenzia ha specificato che ai fini della non applicazione della ritenuta è necessario che si tratti di dividendi conseguiti da OICR conformi alla c.d. direttiva UCITS IV o non conformi alla direttiva UCITS ma il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM. Non è tuttavia previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti. Da ultimo, l’Agenzia ha precisato altresì che tale disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 in base al principio di cassa, a prescindere dal periodo di formazione o dalla relativa delibera di distribuzione