12/2/2024

Risposta Telefisco del 1° febbraio 2024

Con le risposte alla videoconferenza di Telefisco del 1° Febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla notificazione del pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 disposto dall’Agente della Riscossione.

In particolare, si richiedevano all’Amministrazione finanziaria se in caso di pignoramento presso terzi sia obbligatoria la notifica dell'atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo, dal momento che l’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 si limita a prevedere che “ l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”.

Ebbene, sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente osservato che anche il pignoramenti dei crediti presso terzi disposto dall’Agente della Riscossione è soggetto alle limitazioni imposte dal codice di procedura civile in forza del rinvio operato dall’art. 49, comma 2, del d.P.R. 602/1973 ai sensi del quale  “il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili”.

Pertanto, dal momento che l’art. 543 c.p.c., recante la disciplina della forma del pignoramento, dispone che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti “anche l'atto di pignoramento dei crediti presso disposto dall’Agente della Riscossione disciplinato dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore principale.

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