# Agenzia delle entrate # Interpello # Superbonus
Con le risposte ad interpello n. 461 e 464 del 2021 l’Agenzia delle Entrate, ricordando che il Superbonus spetta anche se gli interventi sono realizzati su un immobile composto da due a quattro unità abitative interamente possedute da un unico proprietario o da più comproprietari, ha confermato che l'agevolazione spetta anche se tali interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio. Inoltre, ai fini della verifica del limite del numero delle unità immobiliari le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, sebbene distintamente accatastate. Questa impostazione, tuttavia, non vale per la verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, per cui occorre considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio incluse le pertinenze.
I principi così espressi hanno correttamente confermato quanto già sostenuto in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021.Tuttavia, occorre sottolineare la mancata presa di posizione dell’Agenzia nella risposta n. 461 sulla questione relativa alla natura abusiva dell’operazione volta alla costituzione di un condominio ai fini dell’esecuzione di interventi agevolabili, che è stata ritenuta assorbita. Difatti, sarebbe interessante una pronuncia che escludesse l’esistenza di profili di abusività, posto che ai fini del Superbonus dovrebbe ritenersi rilevante la situazione di fatto esistente alla data di inizio dei lavori.