Risposte ad interpello n. 73, 74, 75 e 76 del 2022

l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla disapplicazione dell’art. 172, comma 7 del TUIR

Con le risposte ad interpello n.  73, 74, 75 e 76 del 2022, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla disapplicazione dell’art. 172, comma 7 del TUIR in ipotesi in cui non viene superato il c.d. test del patrimonio netto.

Come noto, la norma in questione prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti ad una fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dall’operazione purché siano soddisfatte due condizioni: a) la società le cui perdite sono oggetto di riporto deve superare il c.d. “test di vitalità”, vale a dire il bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata deve avere un ammontare di ricavi e spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; b) l’ammontare di perdite riportabili non può superare l’ammontare del patrimonio netto della società senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.

Negli interpelli in commento, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la finalità delle limitazioni poste dall’art. 172, comma 7 del TUIR è quella di contrastare le fusioni con le c.d. "bare fiscali", vale a dire società sfornite

di capacità produttiva ma ricche di perdite fiscali pregresse. Si tratta di operazioni non rispondenti a nessuna effettiva esigenza di riorganizzazione economica, effettuate al sole fine di minimizzare il carico tributario unendosi con società prive di capacità produttiva, ma aventi un'ingente dotazione di perdite riportabili.  

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che il limite del riporto delle perdite entro l’ammontare del patrimonio netto può essere superato, ammettendo così il riporto integrale delle perdite, purché sia provato che la società non sia priva di capacità produttiva. Difatti, il limite patrimoniale deve essere inteso come un indice, ancorché approssimativo, in grado di misurare la capacità della società - intesa come autonoma organizzazione e prima dell'integrazione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione – di produrre in futuro redditi imponibili tali da compensare le perdite fiscali pregresse riportate. Pertanto, qualora vi siano elementi idonei a valutare positivamente la redditività prospettica della società in perdita, l’art. 172, comma 7 del TUIR può essere disapplicato.

Gli interpelli in commento appaiono condivisibili nella misura in cui l’Agenzia delle Entrate, confermando propri precedenti di prassi (ex multis l’interpello n. 416/2019), consente l’integrale riporto delle perdite fiscali ponendo rilievo sull’assenza di intenti elusivi nelle operazioni di fusione, valorizzando così la ratio dell’art. 172, comma 7 del TUIR.

 

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