Sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 7 giugno 2022

la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del TUR nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati...

Con la sentenza n. 140 del 7 giugno 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del TUR nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio di atti non registrati recato dal comma 1 non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Orbene, come noto l’art. 66 del TUR, per un verso, al primo comma dispone che i notai, gli ufficiali giudiziari, gli altri pubblici ufficiali, e le cancellerie o segreterie degli organi giurisdizionali non possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti da loro formati o autenticati se non dopo la loro registrazione, mentre, per altro, al secondo comma individua alcune fattispecie per le quali il predetto divieto non trova applicazione. In particolare, i soggetti indicati nel primo comma possono rilasciare, anche in assenza della preventiva registrazione a) gli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio; b) gli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale (salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 65 TUR); c) le copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; d) le copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione; e) le copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

Pertanto, con ordinanza del 2 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione per violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione, nella parte in cui non prevede che il divieto disposto al primo comma non operi con riferimento al rilascio della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale da utilizzare ai fini della proposizione dell'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Ebbene, tanto premesso, la Corte costituzionale con la sentenza qui in commento ha ritenuto fondata la questione.  

Innanzitutto, la Corte Costituzionale ha dapprima osservato come, per un verso, il legislatore con la legge delega del 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, ha individuato quale principio direttivo quello di eliminare “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, mentre per altro, secondo la costante e risalente giurisprudenza costituzionale, non è possibile subordinare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale all'adempimento del dovere tributario in quanto integrerebbe una violazione dell'art. 24 Cost.  

D’altronde, la Corte ha evidenziato come, in attuazione del predetto principio, l’art. 66 del TUR è stato già oggetto di precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il divieto di cui al primo comma non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata (cfr. sentenza n. 522/2002) o non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo (cfr. sentenza 198/2010).

Orbene, alla luce di quanto esposto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale recante la certificazione di passaggio in giudicato costituisce una limitazione al diritto della tutela giurisdizionale in quanto impedisce di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza. In secondo luogo, la Corte ha rilevato altresì come tale divieto non sia strettamente necessario e proporzionato rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario posto che tali esigenze risultano comunque salvaguardate da altre disposizioni di legge. Ed infatti, il TUR prevede che i cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali debbono, da un lato, richiedere la registrazione degli atti alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni, e dall’altro iscrivere gli atti soggetti a registrazione in un apposito repertorio da presentare all'ufficio finanziario. Ne consegue che all’Amministrazione finanziaria è comunque assicurata la conoscenza dell'atto soggetto a registrazione ed è dunque consentita la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta.

Pertanto, la Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

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