Con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al previgente art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione e, conseguentemente, del vigente art. 1, comma 741, lett. b) della legge 169/2020, per contrasto degli artt. 3, 31 e 53 Cost., laddove, ai fini della fruizione dell’agevolazione IMU, nella disciplina previgente, ed esenzione IMU, nella disciplina vigente, con la medesima formulazione, individuavano quale abitazione principale l’immobile nel quale dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente i componenti del nucleo familiare del possessore.
In particolare, secondo la Corte, il riferimento al nucleo familiare del possessore dell’immobile penalizza i contribuenti che formalizzano il proprio rapporto attraverso gli istituti del matrimonio o dell’unione civile rispetto a coloro i quali sono uniti in una convivenza di fatto, specie in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro e dall'evoluzione dei costumi, nel quale frequentemente persone unite in matrimonio o unione civile concordano di vivere in luoghi diversi.
Ebbene, tanto premesso, la Corte Costituzionale ha rilevato il contrasto della norma censurata con gli artt. 3, 31 e 53 della costituzione.
Innanzitutto, la disposizione in commento si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto la rilevanza attribuita alla dimora abituale e la residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare determina una evidente discriminazione rispetto al contribuente singolo o convivente di fatto. A tal proposito la Corte evidenzia altresì come non possa giustificare un diverso trattamento fiscale la circostanza che l’art. 143 c.c. preveda l'obbligo di coabitazione per i coniugi, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte.
In secondo luogo, la Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 31 Cost. laddove stabilisce che “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”, posto che la formulazione della norma si risolve in una penalizzazione della famiglia.
Da ultimo, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata, anche la censura relativa all'art. 53 Cost., dal momento che l'IMU riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale. Ne consegue che ai fini dell’applicazione dell’imposta devono rilevare elementi relativi all'immobile, ma non le relazioni del possesso dell’immobile con il suo nucleo
Pertanto la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 “nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Inoltre, in via conseguenziale, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lett. b) della legge 169/2020.
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