La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11744 del 29 aprile 2026, ha affrontato il tema relativo al "beneficiario effettivo" e dei requisiti necessari per usufruire dell’applicazione del trattato con le doppie imposizioni Italia – Lussemburgo nei confronti di una società estera che aveva percepito delle royalties da una società italiana. In tale circostanza, la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione fornita dai giudici di secondo grado, i quali avevano negato alla società lussemburghese la qualifica di "beneficiario effettivo" poiché le royalties dalla stessa ricevute venivano girate ad una società franchisor non meglio individuata; la Suprema Corte ha ribadito che ai fini della valutazione della qualifica di "beneficiario effettivo", rileva il superamento di tre disgiunti test ("substantive business activity test", "dominion test", "business purpose test").
Il caso di specie riguardava la società lussemburghese Alfa, la quale percepiva il pagamento di royalties da parte della società italiana Beta. Secondo l’Agenzia, alle royalties versate dalla società italiana avrebbero dovuto applicarsi le ritenute del 30%, non ritenendo applicabili le ritenute del 10 % operate dalla società italiana, in ragione dell’inapplicabilità dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo in quanto la società lussemburghese non risultava essere l'effettiva beneficiaria di tali pagamenti.
La CTP di Milano, pronunciandosi in primo grado, riteneva legittima la ripresa operata dall’Agenzia. In ugual modo, la CTR della Lombardia rigettava l’appello della contribuente ritenendo inapplicabile al caso di specie l’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Lussemburgo. In particolare, i Giudici di secondo grado ritenevano che la società lussemburghese Alfa non fosse l’effettiva beneficiaria delle royalties versate, poiché le stesse venivano poi girate ad un’altra società franchisor non meglio individuata.
La Corte di cassazione ha, in primo luogo, ribadito che, ai fini della valutazione della qualifica di "beneficiario effettivo", grava in capo alla società contribuente l’onere di dimostrare il superamento di tre test, da valutarsi autonomamente e disgiuntamente. Innanzitutto, la società deve superare il "substantive business activity test", che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva. In secondo luogo, deve sottoporsi al "dominion test", che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo. In ultima istanza, deve svolgersi il "business purpose test", che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, ossia se abbia una funzione nell'operazione di finanziamento o se la sua interposizione sia esclusivamente finalizzata al risparmio fiscale.
Così operando, la Suprema Corte ha ritenuto insufficientemente motivata la decisione dei Giudici di secondo grado, ritenendo impossibile un controllo sulla motivazione resa dalla CTR e sulla correttezza delle conclusioni cui è pervenuta, non avendo la stessa tenuto conto in alcun modo degli elementi rilevanti ai fini dei tre predetti test. Peraltro, i Giudici di secondo grado non hanno in alcun modo considerato che la cd. società franchisor era una società di diritto svizzero, conseguendone che qualora fosse stata essa il beneficiario effettivo ne sarebbe derivata l'applicazione della più favorevole Convenzione italosvizzera (la quale prevede l’applicazione di ritenute del 5%), il che privava di utilità pratica l'operazione contestata.
Così facendo, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa alla CGT della Lombardia, in diversa composizione, per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
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