Con l’Ordinanza n. 13259 del 28 aprile 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della detraibilità dell’iva sugli acquisti degli immobili accatastati nella categoria A/2 (abitazioni di tipo civile) allorquando tali immobili siano strumentali all’attività d’impresa. In particolare, la pronuncia in commento trae origine da un avviso di accertamento mediante il quale l’Amministrazione finanziaria, in forza dell’art. 19 bis.1 lett. i) del d.P.R. 633/72, recuperava a tassazione l’iva detratta con riferimento all’acquisto di un’unità immobiliare, in quanto l’immobile, ancorché utilizzato come studio legale da parte dell’avvocato acquirente, era iscritto al catasto nella categoria A/2 (abitazioni di tipo civile).
Ebbene, con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha innanzitutto premesso che, in deroga al generale principio della detraibilità dell'IVA, il d.P.R. 633/72 precluderebbe la detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto immobili abitativi, salvo che per specifiche imprese. Ed infatti, l’art. 19-bis.1 lett. i), del d.P.R. 633/72 stabilisce che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.
Senonché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, le disposizioni del d.P.R. 633/72 in tema di detrazione dell’iva (cfr. art. 19 e 19-bis) consentono anche alle imprese che non svolgono attività di costituzione o rivendita dei fabbricati di portare in detrazione l’iva sugli acquisti degli immobili abitativi laddove sia dimostrato che l’operazione sia comunque strumentale all’attività d’impresa. In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento del diritto di detrazione, la natura strumentale del bene acquistato all’attività d’impresa esercitata deve essere valutata in concreto e non in astratto. Pertanto, applicando i sopraesposti principi, con l’Ordinanza in commento la Cassazione ha affermato che deve riconoscersi la detraibilità dell'iva relativa all’acquisto da parte dell’avvocato di un fabbricato utilizzato come ufficio ovvero studio legale indipendentemente dalla categoria nella quale è accatastato l’immobile.
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