Sentenza della Corte di Cassazione n. 17724 del 21 giugno 2023

la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di società di comodo di cui all’art. 30 della legge 724/1994...

Con la sentenza n. 17724 del 21 giugno 2023 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di società di comodo di cui all’art. 30 della legge 724/1994, affermando che non si qualifica di comodo la società consortile che dimostri la sussistenza di oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento della soglia dei ricavi, come è nell’ipotesi in cui il contribuente dimostri l’impossibilità di avviare l’attività a fronte di una sentenza del giudice europeo cui è seguito il mancato rilascio delle autorizzazioni.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva negato il diritto al rimborso Iva dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata, richiesto dalla società consortile, ritenendo che essa non fosse operativa. Sennonché, la Corte tributaria della Sicilia aveva correttamente ritenuto che l’inoperatività della società consortile fosse dovuta a cause oggettive non imputabili alla stessa, in quanto la costruzione dei termovalorizzatori era stata impedita da una sentenza della CGUE che aveva reso impossibile il  il mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie all’avvio delle attività.

La sezione tributaria della Corte di Cassazione ha condiviso l’approdo a cui erano giunti i giudici siciliani, ha precisato che per escludere la sussistenza delle oggettive situazioni che impediscono il superamento del test di operatività è necessario riscontrare una totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società, o di una completa «inettitudine produttiva». Ne consegue che, secondo gli orientamenti della Corte di cassazione, al contribuente sarà sufficiente opporre all’Amministrazione Finanziaria l’esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalla scelta imprenditoriale consapevole della società, che impediscano l’ordinario svolgimento dell'attività di impresa con risultati reddituali conformi a quelli previsti dall’art. 30 della legge 724/1994.

Di interesse è anche, il chiarimento degli ermellini in ordine al valore dell’interpello disapplicativo ai fini della disciplina in esame. Correttamente, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che la presentazione dell’interpello non è “condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente”, perciò, dalla mancata presentazione di tale istanza non può farsi derivare “l’elisione della facoltà” del contribuente “di superare la presunzione legale di “non operatività” … mediante la dimostrazione in giudizio di circostanze oggettivi e non imputabili che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi”.

L’approdo a cui è giunta la Suprema Corte, oltreché in linea con la giurisprudenza maggioritaria sul punto, appare senz’altro condivisibile in quanto supera alcuni formalismi della disciplina delle società di comodo che, se non correttamente interpretati, possono condurre a penalizzazioni di imprese cui è incolpevolmente preclusa la possibilità di esercitare l’attività di impresa..

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