11/7/2022

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20957 del 1° luglio 2022

Con l’Ordinanza n. 20957 del 1° luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in merito alle fattispecie che escludono il verificarsi della decadenza in tema agevolazione prima casa.

Orbene, come noto, ai sensi del comma 4 dell’nota II-bis all’art. 1, della Tariffa Parte I allegata al Tur, la decadenza prevista nell’ipotesi di alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con il beneficio prima casa non trova applicazione nel caso in cui il contribuente, entro un anno dalla vendita, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.  

Tanto premesso, secondo l’interpretazione proposta dall’Agenzia dell’entrate con il ricorso per cassazione, in caso di alienazione infraquinquennale, il contribuente, per non incorrere nella decadenza prevista dalla legge, dovrebbe procedere non solo alla stipulazione di un nuovo contratto di compravendita immobiliare entro un anno dalla precedente vendita, ma, entro il medesimo termine, dovrebbe altresì trascrivere il nuovo acquisto nei registri immobiliari. In particolare, secondo l’Amministrazione Finanziaria, posto che soltanto con la pubblicità immobiliare l’atto di compravendita diviene opponibile nei confronti dei terzi, e dunque anche dell’Agenzia delle Entrate, non è sufficiente per evitare la decadenza acquistare l’immobile senza provvedere alla trascrizione del nuovo atto entro il termine di un anno dalla precedente alienazione.  

Senonché, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto infondata l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate  

Ebbene, con la sentenza in commento, la Cassazione ha opportunamente evidenziato come il sopraesposto comma 4 della nota II-bis abbia previsto un'eccezione alla regola della decadenza dall’agevolazione nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Ne consegue che, ai fini della rilevanza del nuovo acquisto infrannuale per il mantenimento del beneficio fiscale, l’unico elemento rilevante è rappresentato dalla destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale del contribuente.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che “in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l'anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all'acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l'atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (art. 2704 cod. civ.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari”.

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