16/7/2022

Sentenza della Corte di Cassazione n. 21356 del 6 luglio 2022

Con l’Ordinanza n. 21356 del 6 luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente con riferimento alle contestazioni che può elevare il socio di una società a ristretta base azionaria nel giudizio instaurato per l’annullamento dell’avviso di accertamento a lui notificato sulla base della presunzione pretorile di distribuzione di utili in nero.

In particolare, con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente domandava la riforma della sentenza di appello nella parte in cui i giudici della CTR avevano statuito che l'esistenza del giudicato nei confronti della società, formatosi senza che al relativo procedimento partecipasse il socio, precludesse la possibilità di eccepire contestazioni di merito circa la sussistenza del maggior reddito societario.  

Ebbene con l’Ordinanza in commento la Suprema Corte ha condivisibilmente accolto il ricorso del contribuente e cassato con rinvio la sentenza di appello.

In particolare, la Cassazione ha rilevato come l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non precluda al socio che non abbia partecipato al procedimento di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria.  

Pertanto, il socio destinatario di un avviso di accertamento notificato sulla base della presunzione di distribuzione di utili in nero nelle società a ristretta base azionaria potrà contestare non solo la presunta distribuzione degli utili, fornendo la prova che tali maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti ovvero dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria, ma, allorché non abbia preso parte al processo instaurato dalla società, potrà altresì contestare  tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, anche se l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo.

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31/3/2026

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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