Sentenza della Corte di Cassazione n. 23526 del 27 luglio 2022

Con la sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013...

Con la sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.

La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto che l'IVA all'importazione non era un diritto di confine, sicché per il mancato pagamento della stessa e per le relative sanzioni non era responsabile il rappresentante indiretto dell'importatore.

La Suprema Corte dapprima ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che sosteneva che del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche solidalmente il suo rappresentante indiretto, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "diritto di confine"), sicché deve essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto dell'importazione.

Ebbene, tale orientamento è stato messo in discussione da una recentissima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che ha chiarito che l'art. 77 del Codice Doganale dell’Unione Europea, nel prevedere la responsabilità del dichiarante e, quindi, anche del rappresentante indiretto dell'importatore, si riferisce unicamente all'obbligazione doganale e non anche all'IVA all'importazione (sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20).

Pertanto, la Suprema Corte, aderendo all’orientamento della giurisprudenza europea, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “L'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”.

La sentenza in commento, dunque, conferma quanto già isolatamente affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23674/2019, sottolineando come in assenza di norme che individuano chiaramente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto in merito all’IVA all’importazione, la relativa pretesa impositiva è da ritenersi illegittima.

#CortediCassazione #Iva #importazione

Condividi

News Correlate

Interpello n. 904-91/2023 della DRE Lombardia

Con la risposta a interpello n. 904-91/2023 la DRE Lombardia ha ritenuto soggetti ad Iva i corrispettivi ricevuti come controvalore della rinuncia...

leggi tutto
Decreto sul contenzioso tributario

Lo schema di decreto sul contenzioso tributario approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega fiscale prevede una serie di novità...

leggi tutto
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2009 del 17 novembre 2023

Con l’ordinanza n. 32009/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’ammissibilità e l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi...

leggi tutto