Sentenza della Corte di Cassazione n. 23526 del 27 luglio 2022

Con la sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013...

Con la sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.

La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto che l'IVA all'importazione non era un diritto di confine, sicché per il mancato pagamento della stessa e per le relative sanzioni non era responsabile il rappresentante indiretto dell'importatore.

La Suprema Corte dapprima ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che sosteneva che del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche solidalmente il suo rappresentante indiretto, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "diritto di confine"), sicché deve essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto dell'importazione.

Ebbene, tale orientamento è stato messo in discussione da una recentissima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che ha chiarito che l'art. 77 del Codice Doganale dell’Unione Europea, nel prevedere la responsabilità del dichiarante e, quindi, anche del rappresentante indiretto dell'importatore, si riferisce unicamente all'obbligazione doganale e non anche all'IVA all'importazione (sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20).

Pertanto, la Suprema Corte, aderendo all’orientamento della giurisprudenza europea, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “L'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”.

La sentenza in commento, dunque, conferma quanto già isolatamente affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23674/2019, sottolineando come in assenza di norme che individuano chiaramente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto in merito all’IVA all’importazione, la relativa pretesa impositiva è da ritenersi illegittima.

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