Con la pronuncia n. 24475 del 3 settembre 2025, la Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità del notaio rogante in relazione ad un’imposta non avente natura principale ma complementare.
L’Agenzia delle Entrate notificava al notaio l’avviso di liquidazione della maggiore imposta e relative sanzioni in relazione all’atto di compravendita immobiliare rogato dal medesimo e disconosceva l’agevolazione prima casa prevista dalla Tariffa, Parte I, art. 1 del T.U. dell’imposta di registro dal momento che l’acquirente risultava proprietario di altro immobile nel medesimo Comune. Mentre in primo grado la CTP riconosceva le ragioni del notaio sul presupposto che l’immobile posseduto fosse inagibile e quindi inidoneo a costituire abitazione e che, decorsi 60 giorni dal rogito, l’imposta fosse qualificata non più come principale bensì come complementare e suppletiva per cui il notaio non fosse responsabile in via solidale, la CTR ribaltava la decisione.
Il notaio propone ricorso per Cassazione affidato a diversi motivi, sostenendo che i giudici di merito non avevano valutato la documentazione attestante l’inagibilità del primo immobile né l’evidente carenza di legittimazione passiva (solidale) in quanto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, si trattava di un’imposta complementare, né considerato l’eccezione di decadenza non avendo notificato l’atto entro il termine di 60 giorni dalla registrazione. La Cassazione, in applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, accoglie il motivo sulla carenza di legittimazione passiva solidale ritenendo assorbiti gli altri.
Ed infatti, la Suprema Corte ricorda che il notaio è coinvolto nell’imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l’atto e obbligato a richiederne la registrazione ma è estraneo al presupposto impositivo che concerne unicamente le parti contraenti al momento della stipula del contratto traslativo, espressione di capacità contributiva. La responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta trova, invece, fondamento nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’Amministrazione finanziaria e del pagamento ed è prevista dall’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, affiancandosi a quella dei contraenti quali contribuenti effettivi. Ne consegue che la solidarietà passiva non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti tale da consentire al notaio di esercitare la rivalsa per l’intero. In ragione della peculiare natura di tale ruolo, la responsabilità del notaio rogante è limitata al pagamento della sola imposta principale, come previsto dal citato art. 57.
Sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso di liquidazione dell’imposta di registro da parte dell’Ufficio, a seguito del disconoscimento di un’agevolazione applicata al momento della registrazione dell’atto, deve dunque escludersi la responsabilità del notaio rogante dal momento che il citato art. 57 limita quest’ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, relativamente al caso di specie, l’imposta va qualificata come complementare.
Inoltre, ogniqualvolta la pretesa impositiva richieda l’accesso a elementi extratestuali o l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio dell’avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere avviso di accertamento, per l’imposta complementare, nei confronti delle parti contraenti. Nel caso di specie, l’atto impositivo è scaturito da un’attività (ulteriore) di verifica dell’ufficio il quale ha disconosciuto l’agevolazione prima casa in quanto l’acquirente risultava proprietario di altro immobile nel medesimo Comune.
La Suprema Corte ha dunque deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
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