26/9/2022

Sentenza della Corte di Cassazione n. 27817 del 22 settembre 2022

Con la sentenza n. 27817 del 22 settembre 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in tema di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici. Ebbene, come noto, l’art. 13 del d.lgs. 471/1997 prevede, in caso di mancato versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, l’irrogazione in capo al contribuente di una sanzione pari al 30 per cento degli importi non versati. Senonché, qualora si provveda al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972 ovvero dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 stabilisce che, per un verso, l’iscrizione a ruolo non è eseguita, mentre, per altro, l’ammontare della sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.  

Tanto premesso, la Suprema Corte ha opportunamente rilevato come gli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, se da un lato, prevedono che a partire dalla comunicazione dell'irregolare versamento il contribuente ha a disposizione 30 giorni per fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria, dall’altro, non prescrivono particolari formalità mediante le quali detti chiarimenti debbano essere forniti.  Sul punto, infatti, la Cassazione osserva come tale procedimento sia finalizzato alla definizione bonaria della controversia al fine di evitare l’instaurazione del contenzioso, e, pertanto, i chiarimenti resi del contribuente possono avere i contenuti più vari. Ne consegue che, in seguito ai chiarimenti forniti dal contribuente, soltanto decorsi 30 giorni dalla comunicazione definitiva dell’Amministrazione, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 consente all’ente impositore di procedere con l’iscrizione a ruolo. Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha dunque sancito l'illegittimità della iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella esattoriale qualora avvenuta prima del decorso di 30 giorni dalla comunicazione definitiva dell’Agenzia delle Entrate. Ed infatti, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto “nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2, comma 2, del DLgs. n. 462 del 1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, DPR 29.9.1973, n. 600, e dall'art. 54-bis, comma 3, DPR 26.10.1972, n. 633, ovvero, qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all'amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni la norma prevede l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena”.

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