5/2/2024

Sentenza della Corte di Cassazione n. 2960 del 1° febbraio 2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2960 del 1° febbraio 2024, si è pronunciata in materia di indeducibilità di costi black list ritenendo illegittima la contestazione formulata dall’Ufficio secondo cui sarebbero indeducibili gli interessi passivi corrisposti dalla società italiana a fronte di un finanziamento oneroso ricevuto dalla sua controllata, una subholding lussemburghese, per il sol fatto che quest’ultima fosse a sua volta controllata da una capogruppo con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Stato incluso nella “black list” allora vigente.

Secondo i giudici di appello, la stretta connessione nella corresponsione degli interessi attraverso il finanziamento della controllante lussemburghese Beta, a sua volta controllata dalla Società residente nelle Isole Vergini Britanniche, manifestava una modalità strumentale di trasferimento degli utili riconducibile ad un'elusione e ciò malgrado l'effettivo pagamento degli interessi che ad avviso dei giudici di merito non poteva ritenersi una dimostrazione inequivocabile dell'esistenza delle valide ragioni economiche atte a disattendere l'operazione di finanziamento quale trasferimento antielusivo di utili ai soci.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello ritenuto che i giudici di merito hanno del tutto omesso di valutare i fatti di causa e le prove offerte dalla società contribuente quali la natura reale e non fittizia del finanziamento dalla holding intermedia alla società italiana, il reale utilizzo della liquidità da parte di quest’ultima per estinguere i prestiti obbligazionari e la convenienza dell’utilizzo del finanziamento infragruppo a questi specifici fini. Solo in assenza di tali prove, affermano i giudici di legittimità i giudici di merito avrebbero potuto valutare se l’operazione, così strutturata, avesse quale unica finalità quella di sottrarre materia imponibile all’Italia a favore delle Isole Vergini. Non essendo, di contro, legittima la statuizione dei giudici laddove gli stessi avevano apoditticamente sostenuto che il finanziamento in discorso era avvenuto «al di fuori di un contesto di economicità logica ed evidente» e costituiva una «modalità strumentale di trasferimento degli utili riconducibile ad un'elusione».

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