12/2/2024

Sentenza della Corte di Cassazione n. 3386 del 6 febbraio 2024

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i criteri dettati dall’art. 73 del TUIR ai fini dell’accertamento della residenza di una società sono validi anche ai fini dell’imposta di registro.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine da un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro notificato al Ricorrente in relazione all’atto di conferimento di beni immobili siti in Italia a favore di una società avente sede legale a Londra, in esecuzione di un aumento di capitale deliberato dalla stessa società. L’atto era stato assoggettato ad imposta di registro in misura fissa applicando la disposizione agevolativa recata dall'art. 4, nota IV, della parte I della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 per il caso in cui la società destinataria del conferimento abbia sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione Europea. A parere dell’Amministrazione finanziaria, invece, l’atto andava assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, poiché a suo dire la società operava solo apparentemente all'estero, avendo invece in Italia il centro principale dei suoi interessi.

La Suprema Corte, dopo aver richiamato la propria precedente giurisprudenza sull’art. 73, comma 5-bis, si è pronunciata sull’applicabilità di tale norma a contestazioni riguardanti l’imposta di registro, affermando il principio secondo cui  “il contrasto del fenomeno dell'esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell'ordinamento applicabile non soltanto alle imposte sui redditi -nel cui testo unico sono inserite le norme esaminate-, ma anche alle imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE (cfr. Cass. n. 2869/2013)”.

#esterovestizione #registro #società

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