4/3/2025

Sentenza della Corte di Cassazione n. 5178 del 27 febbraio 2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5178 del 27 febbraio 2025 si è pronunciata con riferimento alla tematica della notificazione degli atti impositivi.

In particolare, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto a notificare un diniego di rimborso IVA alla vecchia sede legale della società e il contribuente ha avuto conoscenza di tale notificazione solo occasionalmente in un momento successivo, fuori dal termine previsto per impugnare il diniego dinanzi al giudice tributario, tramite un accesso agli atti.

Ebbene, la Suprema Corte, in discontinuità rispetto ad alcune precedenti pronunce di legittimità, ha stabilito che la notificazione inesistente dell’atto impositivo non può essere sanata e per l’effetto non può essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita.

Per l’effetto, la Suprema Corte ha chiarito che soltanto la corretta e regolare notificazione di un atto impositivo determina la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto impositivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.lgs.. n. 546 del 1992. Di contro, la notificazione dell’atto impositivo non è surrogabile dalla conoscenza acquisita aliunde dell'esistenza e dei contenuti dell'atto di impugnare.

Al fine di dirimere la nostra controversia, la Suprema Corte ha richiamato la distinzione tra conoscenza legale e conoscenza occasionale di un atto impositivo, specificando che solo la prima è utile a far decorrere il termine per impugnare l’atto dinanzi al giudice tributario. La Suprema Corte ha dunque precisato che la conoscenza occasionale dell'atto non costituisce evento idoneo a determinare il raggiungimento dello scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c. e, conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto nell'art. 21, comma 1, D.lgs.. n. 546 del 1992.

#Notificazione #inesistenza #Conoscenzalegale

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