Con la Sentenza n. 6617 del 1° marzo 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito in tema di imposta di registro che il notaio che ha rogato l’atto risponde solidalmente con le altre parti soltanto per l’imposta principale mentre, di contro, deve escludersi la sua responsabilità per il pagamento delle imposte complementari o suppletive.
Pertanto, al fine di delimitare l’ambito di estensione della responsabilità solidale del notaio, la Suprema Corte ha precisato che per imposta principale si deve intendere quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione operato dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria oppure da elementi direttamente desumibili dall’atto notarile senza che sia necessario il ricorso ad accertamenti fattuali o extra testuali o ancora a valutazioni interpretative.
Pertanto, qualora il recupero della maggiore imposta non si basi su un riscontro cartolare immediatamente percepibile dall’atto ma derivi da un accertamento fattuale oppure da valutazioni giuridiche interpretative, l’imposta accertata sarà qualificata quale imposta complementare e dunque l’Amministrazione finanziaria dovrà astenersi dal notificare l’avviso di liquidazione anche nei confronti del notaio.
Tanto premesso, la Cassazione ha evidenziato come, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria voglia far valere la responsabilità solidale del notaio, il compito del giudice tributario sia quella di verificare che i presupposti della responsabilità del notaio emergano direttamente ed immediatamente dall’atto notarile.
Pertanto, sulla base dei sopraesposti principi, con la Sentenza n. 6617/2022, la Suprema Corte ha riscontrato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione opposto in quanto mira a far valere un’ipotesi di responsabilità solidale del notaio al di fuori dei casi consentiti dalla legge dal momento che gli elementi sulla base dei quali è stato attuato il recupero della maggiore imposta si fondavano su una diversa ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie impositiva, a sua volta, operata all’esito di una valutazione interpretativa.
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