14/3/2022

Sentenza della Corte di Cassazione n. 7441 del 8 marzo 2022

Con la Sentenza n. 7441 del 8 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha affermato nuovamente che l’avviso di accertamento sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’Ufficio deve essere dichiarato illegittimo nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria, in seguito alla contestazione elevata dal contribuente sul punto, non produca in giudizio l’atto di delega.

Orbene, come noto, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 600/1973 l’avviso di accertamento deve recare, a pena di nullità, la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Senonché, soventemente nella prassi l’Amministrazione finanziaria omette di produrre nel giudizio, instaurato dal contribuente per far valere la violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 600/1973, la delega in forza della quale l’impiegato della carriera direttiva ha sottoscritto l’avviso di accertamento.

Ebbene, sul punto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per un verso, il direttore dell’Ufficio può delegare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento anche mediante ordini di servizio, purché idonei ad individuare l’impiegato della carriera direttiva delegato, mentre, per altro, in caso di contestazione, incombe sull'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribadito che il mancato deposito in giudizio dell’atto di delega non consente il sindacato da parte del giudice tributario sulla legittimità della sottoscrizione del soggetto delegato e dunque l’avviso di accertamento merita di essere dichiarato illegittimo.  

# avviso di accertamento # sottoscrizione # delega

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