Con la sentenza n. 8623 del 16 marzo 2022 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la sopravvenuta riduzione degli oneri contributivi, per effetto della definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 4-bis del D.L. n. 185/2008, determina nel bilancio del contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva, la cui rilevanza fiscale ex art. 88 del TUIR deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.
In particolare, la Suprema Corte ha dapprima ribadito che, in tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ampio concetto di sopravvenienze attive rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
I Giudici di legittimità hanno altresì ricordato che si qualifica inoltre come sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, ovvero esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute meno per fatti sopravvenuti (Cass. 2.8.2017 n. 19219). Nella sostanza, “la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (ora art. 88, comma 1,), si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza”.
Alla luce di tali premesse, la Suprema Corte ha pertanto confermato la legittimità dell’avviso di accertamento notificato dall’Agenzie delle Entrate ad un contribuente, titolare di un’impresa, con il quale l’Amministrazione Finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la sopravvenienza attiva costituita dal venir meno di parte del debito contributivo verso l'Inps per anni pregressi per effetto dell'istanza del contribuente di definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, DL 29 novembre 2008, n. 185. Ed infatti, poiché nel caso di specie, gli oneri contributivi in questione, già deducibili quali componenti negativi del reddito d’impresa, si sono successivamente ridotti del 60% per effetto dell’agevolazione contributiva in questione e quindi hanno in egual misura ridotto la relativa posizione debitoria del contribuente, facendola cessare in parte qua e dando, quindi, luogo a una posta attiva di pari importo, secondo la Suprema Corte tale posta integra una sopravvenienza attiva, che va assoggettata a imposizione in riferimento all’esercizio in cui essa acquista certezza, ovvero nel periodo d’imposta 2009, quando il contribuente ha formulato l’istanza che ha determinato lo sgravio parziale del suo debito contributivo.
Ebbene, seppur la sentenza in commento si riferisca ad una fattispecie particolare, il principio espresso dalla Suprema Corte è sicuramente utile per delineare il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive anche nelle diverse fattispecie di definizione agevolata di tributi.
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