29/1/2024

Sentenza della Corte di Cassazione n. 994 del 10 gennaio 2024

La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento consolidato in tema di applicazione dei benefici convenzionali ribadendo che al fine di risolvere i casi di doppia residenza

l’espressione contenuta nell’art. 4 della Convenzione “residente in uno stato contraente” designa ogni persona al quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato ("is liable to tax") pertanto a tal fine è sufficiente la mera soggezione della persona fiscalmente residente al potere impositivo dello Stato, non essendo necessario attestare il prelievo in detto Stato.

In particolare, la Suprema Corte, confermando la sentenza dei giudici di merito, ha ribadito che “è ormai pacifico che la corretta interpretazione delle norme interne o pattizie non richieda l'effettivo assoggettamento nell'altro Paese dell'imposizione fiscale per ottenere il rimborso in Italia, essendo sufficiente l'astratta imponibilità fiscale in quel Paese, in disparte se sia stato o meno esercitato il potere impositivo”.

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15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 234 del 2025

Con la Risposta n. 234/2025, l’Agenzia ha chiarito che, in caso di più concordati preventivi presentati dallo stesso debitore...
15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 236 del 2025

Con la Risposta n. 236/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio del codice ATECO, reso necessario dall’aggiornamento...
8/9/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 230 del 3 settembre 2025

’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ad un immobile, acquistato in data 26 novembre 2021, che ha usufruito degli interventi di ristrutturazione “Superbonus”...
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