Con la sentenza n.250 del 7 dicembre 2022 la Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Emilia è tornata a pronunciarsi con riferimento agli avvisi di accertamento notificati ai soci di società a ristretta base azionaria in forza della presunzione pretorile di distribuzione degli utili sociali extracontabili.
In particolare, nel caso di specie, il contribuente mediante il proprio ricorso opponeva la propria estraneità alla gestione sociale dal momento che lo stesso rappresentava un socio di minoranza della società mentre la gestione dell’ente era affidata esclusivamente ad un amministratore unico.
Tanto premesso, la Corte di Giustizia ha condivisibilmente rilevato, come, secondo i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, il socio di una società a ristretta base azionaria può fornire la prova contraria e vincere la presunzione di distribuzione degli utili fatta valere dall’Agenzia delle Entrate dimostrando la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
Inoltre, la Corte di Giustizia ha altresì osservato come l’Amministrazione finanziaria non abbia dimostrato neppure per presunzione come si sia materialmente sviluppato l’ipotizzato flusso di denaro attraverso il quale i maggiori utili della società sarebbero confluiti nel patrimonio del socio. In particolare, con la sentenza in commento, si evidenzia come tale mancata dimostrazione risulti ancor più gravosa allorquando in capo alla società a ristretta base azionaria non siano accertati ricavi in nero ma costi non deducibili.
Ebbene tale precisazione risulta particolarmente rilevante dal momento che soventemente nella prassi l’Agenzia delle Entrate, notificato un avviso di accertamento ad una società a ristretta base azionaria, procede automaticamente al recupero dei presunti maggiori utili asseritamente distribuiti al socio, senza verificare la sussistenza di una reale provvista suscettibile di distribuzione.
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