Sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Emilia n. 33 del 2 marzo 2023

la Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Emilia, pronunciandosi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ha riconosciuto che il principio in forza del quale spetta all’Amministrazione...

Con la sentenza n. 33 del 2 marzo 2023 la Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Emilia si espressa con riferimento agli effetti del nuovo comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. 546/1992 in tema di onere della prova.

Ebbene, la Corte di Giustizia, dopo aver premesso che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti spetta all'Amministrazione che contesta il diritto detrazione dare la prova che il contribuente al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode, ha precisato che l’onere incombente sull’Agenzia delle Entrate risulta ancor più rilevante alla luce della recente introduzione del comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. 546/1992.

Ed infatti, come noto, il legislatore con il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs 546/1992 ha stabilito che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.

In particolare, la Corte di giustizia ha altresì evidenza che, stante la natura processuale della novella legislativa, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 risulta applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022. A tal proposito, secondo i giudici di merito; la natura processuale della disposizione discende tanto dalla formulazione letterale della norma, che fa espresso riferimento alla prova in giudizio, tanto dalla sua collocazione sistematica nel corpo del d.lgs. 546/1992, recante, per l’appunto, le disposizioni sul processo tributario. Di contro, il legislatore, laddove ha voluto prevedere una decorrenza diversa rispetto all’entrata in vigore della legge 130/2022 lo ha espressamente previsto, come ad esempio con riferimento all’istituzione del giudice monocratico ex art. 4-bis del d.lgs. 546/1992 che trova applicazione unicamente per ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.

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