29/5/2023

Sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma n. 7148 del 25 maggio 2023

In un giudizio seguito dal nostro Studio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 7148 depositata il 25 maggio 2023 è tornata a pronunciarsi con riferimento alle difese che può esperire il socio di una società qualificata a ristretta base azionaria dall’Amministrazione Finanziaria nel contenzioso per l’annullamento dell’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate in forza della presunzione pretorile di distribuzione in nero di utili extracontabili.

In particolare, nel caso di specie, il socio eccepiva, tra le altre, l’inesistenza del maggior reddito – che secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbe stato oggetto di distribuzione in nero – in quanto l’accertamento operato nei confronti della società a ristretta base, per un verso, sarebbe stato affetto da eccesso di potere, per aver l’Amministrazione disatteso la metodologia di controllo di settore prevista per gli uffici finanziari, mentre, per altro, sarebbe illegittimo per violazione del divieto di ricorso alle doppie presunzioni.

Di contro, l’Agenzia delle Entrate resisteva in giudizio eccependo che l’avviso di accertamento notificato alla società era divenuto definitivo per non essere stato impugnato e rilevando che il socio può contestare la distribuzione del maggior reddito ma non la sua inesistenza o insussistenza.

Tanto premesso, i giudici della Corte di Giustizia di Roma con la sentenza in commento hanno condivisibilmente accolto il ricorso del contribuente, ribadendo che resta salva la facoltà per il socio che non ha partecipato all’eventuale contenzioso introdotto dalla società di contestare nel giudizio per l’annullamento dell’avviso di accertamento a lui notificato non solo la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali ma anche la sussistenza del presunto maggior reddito della società.

Pertanto, con la sentenza in commento i giudici hanno annullato l’avviso di accertamento notificato al socio in quanto nell’accertare il maggior reddito della Società l’Agenzia delle Entrate ha disatteso la metodologia di controllo di settore e ha violato il divieto di ricorre alle doppie presunzioni.

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