21/2/2024

Sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa n. 225 del 24 gennaio 2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa con la sentenza n. 225 depositata il 24 gennaio 2024 si è pronunciata con riferimento alla prova che è chiamata a fornire in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione nel caso in cui il contribuente eccepisca l’omessa notificazione dell’atto presupposto alla cartella di pagamento.

In particolare, i giudici della CGT hanno correttamente rilevato che nel caso in cui la notificazione sia stata operata a mezzo p.e.c. l’Agente della Riscossione non soddisfa l’onere della prova sullo stesso spettante nel caso in cui si limiti a depositare in giudizio la copia della ricevuta di consegna della notifica in formato “.pdf”.

Ed infatti, la ricevuta di consegna in formato “.pdf” non consente di riscontrare che il messaggio di posta elettronica contenga il documento di cui si lamenta l’omessa notificazione.

Di contro, al fine di dimostrate la regolare notificazione dell’atto presupposto, l’Agenzia delle Entrare Riscossione deve esibire in giudizio il messaggio di posta elettronica certificato in formato “.emi”.

Sul punto la CGT ha altresì richiamato l’ordinanza n. 16189 del 18 giugno 2023 mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la prova dell’avvenuta notificazione via p.e.c. deve obbligatoriamente essere resa mediante il deposito dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".emi" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.

#riscossione #notificazione #pec

10/11/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad istanza di interpello n. 266 del 21 ottobre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prestazione svolta da un professionista, non titolare di partita IVA...
10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28421 del 27 ottobre 2025

10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025

la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.