21/2/2024

Sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa n. 225 del 24 gennaio 2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa con la sentenza n. 225 depositata il 24 gennaio 2024 si è pronunciata con riferimento alla prova che è chiamata a fornire in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione nel caso in cui il contribuente eccepisca l’omessa notificazione dell’atto presupposto alla cartella di pagamento.

In particolare, i giudici della CGT hanno correttamente rilevato che nel caso in cui la notificazione sia stata operata a mezzo p.e.c. l’Agente della Riscossione non soddisfa l’onere della prova sullo stesso spettante nel caso in cui si limiti a depositare in giudizio la copia della ricevuta di consegna della notifica in formato “.pdf”.

Ed infatti, la ricevuta di consegna in formato “.pdf” non consente di riscontrare che il messaggio di posta elettronica contenga il documento di cui si lamenta l’omessa notificazione.

Di contro, al fine di dimostrate la regolare notificazione dell’atto presupposto, l’Agenzia delle Entrare Riscossione deve esibire in giudizio il messaggio di posta elettronica certificato in formato “.emi”.

Sul punto la CGT ha altresì richiamato l’ordinanza n. 16189 del 18 giugno 2023 mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la prova dell’avvenuta notificazione via p.e.c. deve obbligatoriamente essere resa mediante il deposito dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".emi" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.

#riscossione #notificazione #pec

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