6/3/2023

Sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia n. 722 del 23 febbraio 2023

In una causa seguita dal nostro Studio, la CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 722/2023 è tornata a pronunciarsi con riferimento agli interessi applicati sulle somme rimborsate a titolo di IVA ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972.

In particolare, in seguito alla richiesta di rimborso a fini IVA ex art. 30 del d.P.R. n. 633/1972 da parte della società contribuente, l’Agenzia delle Entrate in luogo di rimborsare per intero l’ingentissimo credito IVA spettante alla società, ha negato l’integrale rimborso degli interessi maturati. Secondo la tesi proposta dall’Amministrazione ed erroneamente accolta dai giudici di primo di grado, gli interessi richiesti in rimborso non sarebbero  dovuti in quanto era intervenuta una richiesta documentale nel primo trimestre successivo alla presentazione della dichiarazione. Ed infatti, sebbene l’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 stabilisca chiaramente che “sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”, secondo l’interpretazione erariale, la presenza di una richiesta documentale nel primo trimestre successivo alla dichiarazione sospenderebbe e dilaterebbe il termine iniziale del novantesimo giorno a decorrere dal quale cominciano a maturare gli interessi.

Tuttavia, come correttamente statuito dai giudici di appello con la sentenza qui in commento, una simile interpretazione costituisce un chiaro travisamento dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha condivisibilmente stabilito che in caso di una richiesta documentale nei primi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione con la quale si domanda il rimborso, il ritardo del contribuente nella consegna dei documenti non sospende la decorrenza degli interessi posto che, per espressa previsione dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 gli stessi non hanno ancora iniziato a maturare. Conseguentemente, la sospensione della maturazione degli interessi prevista in pendenza di richieste documentali deve essere applicata soltanto in relazione alle richieste di documenti intervenute successivamente allo spirare del termine dei novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione.

#IVA #Interessi #rimborso

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