Con la sentenza n. 763 del 16 marzo 2023 la Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia si è espressa nuovamente con riferimento alla operatività della presunzione giurisprudenziale della distribuzione di utili extrabilancio tra i soci di una società a ristretta base azionaria.
Orbene, come noto, in tema di società a ristretta base azionaria, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento di maggiori utili in capo alla società consente di far presumere la loro distribuzione tra i soci in proporzione alla rispettiva quota sociale, salvo il diritto di quest’ultimi di dimostrare che i maggior utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società medesima.
Tanto premesso, con la sentenza in commento, i giudici di secondo grado hanno opportunamente rilevato che la presunzione di distribuzione di utili in nero non può trovare applicazione laddove in capo alla società non siano stati accertati maggiori ricavi ma sia stata disconosciuta la deducibilità di costi sostenuti da parte della società. Ed infatti, il disconoscimento della deducibilità di un costo se per un verso, si traduce in un allargamento della base imponibile della società, dall’altro non comporta una maggiore disponibilità di utili, o di risorse finanziarie. Sul punto, i giudici hanno evidenziato che il disconoscimento della deducibilità di un costo impatterà esclusivamente sull’imposta dovuta dalla società, ma dal momento che il costo è stato effettivamente sostenuto e risulta civilisticamente esistente, non potranno ritenersi distribuite tra i soci risorse extrabilancio.
#costi #ristrettabaseazionaria #presunzione