Con la sentenza n. 790 del 17 marzo 2023 la Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia si è espressa nuovamente con riferimento all’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio tributario.
In particolare, i giudici della CGT della Puglia – dopo aver premesso che nell’ambito del processo tributario la presunzione di legittimità degli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria è stata ormai abbandonata e pertanto in forza dell’art. 2697 c.c., l’Amministrazione finanziaria che ritiene di vantare un credito nei confronti del contribuente è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa – hanno ribadito che l’Agenzia delle Entrate riveste in sede giudiziale il ruolo di attore in senso sostanziale sul quale grava l’onere di provare la fondatezza della pretesa.
A tal proposito, i giudici della CGT della Puglia hanno evidenziato la differenza tra l’obbligo di motivare adeguatamente gli atti impositivi dall’obbligo di provare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa impositiva, affermando che "l’esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali essa si regge".
In particolare, con la sentenza in commento è stato sottolineato come l’onere di motivazione degli atti impositivi e l’obbligo di provare la fondatezza della pretesa rispondono a due diverse ed essenziali funzioni. L’obbligo di motivazione, in attuazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente è finalizzato a rendere edotto il destinatario dell’atto sull’an e sul quantum della pretesa tributaria, consentendogli di approntare un'idonea difesa. Ne consegue che tale obbligo risulta assolto laddove l’Amministrazione enunci i presupposti della pretesa impositiva e le relative risultanze. Diversamente l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito erariale attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio. Sul punto, i giudici della CGT della Puglia hanno altresì rilevato come l’onere della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria risulta rafforzato alla luce del nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992. Ed infatti, ai sensi della predetta disposizione, l'amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato ed il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. Conseguentemente il giudice deve annullare l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
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