Sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia n. 9784 del 17 novembre 2022

la CGT di secondo grado della Sicilia ha stabilito che nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento dell’atto impugnato in autotutela a distanza di anni dalla proposizione...

Con la sentenza n. 9784 del 17 novembre 2022 la Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia è tornata a pronunciarsi sul regime delle spese di giudizio nel caso in cui sia stata dichiarata la cessata materia del contendere in seguito all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.

In particolare, nel caso di specie, il giudice di primo grado, dichiarando la cessata materia del contendere, in ragione dell’avvenuto annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato, compensava le spese di lite ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.lgs. 546/92.

Senonché, con la sentenza in commento, i giudici della Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia hanno opportunamente riformato la pronuncia di prime cure ritenendo non giustifica la decisione di compensare le spese del giudizio.

In particolare, la CGT ha rilevato che l’Amministrazione finanziaria ha annullato in autotutela l’atto impugnato soltanto a distanza di anni dalla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e dopo che il contribuente aveva tra l’altro inutilmente esperito la fase del reclamo ex art. 17-bis del D.lgs. 546 del 1992. Tanto premesso, i giudici di appello hanno opportunamente evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 46, comma 3, del D.lgs. 546/92, richiamato dalla sentenza di primo grado, ai sensi del quale “nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. Pertanto, in tali ipotesi, le Corti di Giustizia Tributaria devono pronunciarsi sulle spese di lite ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 546 del 1992.

Conseguentemente, con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia di secondo grado ha stabilito che l’ente imposte deve essere condannato alla refusione delle spese.

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