31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, ha annullato la nota di presa in carico relativa al pagamento di ritenute IRPEF sugli utili presunti, notificata unitamente ad una S.r.l. ed al socio della stessa, poiché a quest’ultimo non veniva notificato l’avviso di accertamento esecutivo relativo al medesimo procedimento.
Nel caso di specie, l’Ufficio notificava alla Società Alfa S.r.l. ed al socio della stessa, lo schema di atto relativo al mancato pagamento di ritenute IRPEF da parte della società, pari al 26% degli utili presunti, per i quali il socio è responsabile solidale. Successivamente l’Agenzia notificava unicamente alla società Alfa S.r.l. l’avviso di accertamento relativo alla richiesta di pagamento delle somme di cui sopra. Al socio veniva poi notificata, unitamente alla società, la nota di presa in carico da parte dell’Agenzia per il medesimo procedimento.

Il socio ricorrente procedeva, dunque, ad impugnare la nota di presa in carico notificatogli, sostenendo: i) il vizio di omessa notifica dell’avviso di accertamento esecutivo nei suoi confronti; ii) la decadenza del potere di accertamento non esercitato nei termini; iii) il vizio di omessa allegazione dell’avviso di accertamento esecutivo.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, in primo luogo ribadisce la responsabilità solidale del socio ricorrente per le ritenute operate sugli utili presuntivamente distribuiti, e non versate in ragione dell'art. 35 del DPR 602 del 1973, sulle quali la società ha l’onere di operare una ritenuta pari al 26%.

In secondo luogo, la Corte conferma l’impugnabilità, messa in discussione dall’Ufficio, della nota di presa in carico, quantunque non risulti indicato tale atto nell' art. 19 del D.lgs. 546 del 1992, tra quelli passibili di impugnazione. Difatti, La CGT di Modena richiama l’orientamento già espresso dalla Corte di cassazione, secondo il quale il contribuente ha la facoltà di impugnare la nota di presa in carico ove questa sia il primo atto con cui egli viene messo a conoscenza del debito tributario ed il Fisco abbia omesso di notificare l’accertamento esecutivo.

Così operando, la CGT ha affermato l’illegittimità della nota di presa in carico, in ragione della mancata notifica dell’avviso di accertamento esecutivo nei confronti del ricorrente. Difatti, la CGT ha chiairito che la notifica dell’avviso di accertamento sarebbe dovuta avvenire, non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti del socio, obbligato solidale, per consentirgli di avere piena conoscenza della pretesa tributaria e non conculcare il suo diritto di difesa.
La CGT, conclude annullando la nota di presa in carico, in quanto non preceduta da notifica dell’avviso di accertamento e condannando l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni al pagamento delle spese di lite.
 
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