Sentenza della CTP di Roma n. 1503 del 8 febbraio 2022

Con la sentenza n. 1503/2022, resa in un giudizio seguito dal nostro Studio, la CTP di Roma...

Con la sentenza n. 1503 del 8 febbraio 2022, resa in un giudizio seguito dal nostro Studio, la CTP di Roma ha affermato nuovamente che il socio di una società a ristretta base azionaria in capo al quale l’Amministrazione finanziaria ha accertato la distribuzione di presunti utili extrabilancio, può contestare l’esistenza del maggior reddito societario confutando nel merito le risultanze dell’avviso di accertamento notificato a carico della società partecipata.

Orbene, come noto, secondo la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione alla stregua della quale si ritengono attribuiti ai soci gli eventuali utili extracontabili accertati in capo alla società, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.

Senonché, come puntualmente rilevato dalla CTP di Roma con la sentenza in commento, dal momento che l’accertamento notificato alla società costituisce il presupposto per l’applicazione della presunzione di distribuzione di utili in nero nei confronti dei soci, il socio può contestare nel merito l’esistenza dei maggiori ricavi accertati in capo alla società nel giudizio instaurato per l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato nei suoi confronti. Ed infatti, stante l’indipendenza tra l’eventuale giudizio instaurato dalla società e quello instaurato dal socio, in capo a quest’ultimo deve essere riconosciuta la facoltà di contestare le risultanze dell’avviso di accertamento notificato nei confronti della società.

Ebbene, il principio di diritto ribadito dalla CTP di Roma, risulta particolarmente rilevante, posto che recentemente si sono registrate alcune sentenze di altre Sezioni della medesima CTP nelle quali è stato erroneamente sostenuto che il socio di una società a ristretta base azionaria non avrebbe titolo per contestare nel merito, in sede di giudizio sull'avviso di accertamento a lui notificato, l'accertamento operato nei confronti della società partecipata. Pertanto, si auspica che alla luce della sentenza in commento, anche le altre Sezioni della CTP di Roma si uniformino al sopra esposte principio di diritto.  

# accertamento # distribuzione di utili # presunzione

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