Sentenza n. 11111 del 6 aprile 2022

la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5 del...

Con la sentenza n. 11111 del 6 aprile 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 472/1997, stabilendo che tale esimente può ritenersi sussistente solo in presenza di un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta.  

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava una società operante nel settore della distribuzione di energia elettrica che, nell’impugnare un avviso di pagamento notificato dall’Agenzia delle dogane per il recupero di accise non pagate, invocava l’esimente della forza maggiore per ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha osservato come sul tema si siano formati due orientamenti. Un primo orientamento mutua la nozione di forza maggiore rilevante da quella elaborata dalla giurisprudenza unionale, che la definisce, nelle materie doganale e delle accise, avendo riguardo sia all'elemento oggettivo, dato dall'esistenza di circostanze estranee all'operatore, anormali e imprevedibili, sia a quello soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Un secondo orientamento, invece, affronta la rilevanza della forza maggiore nel quadro del diritto sanzionatorio e applica in materia tributaria il principio sancito in generale dall'art. 3 della legge n. 689/1981, in base al quale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto di aderire al secondo di tali orientamenti, richiamando, in particolare, il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 37424/2013, secondo cui va escluso il rilievo scriminante di impreviste difficoltà economiche in sé considerate. Difatti, secondo i giudici, tale orientamento riesce maggiormente a valorizzare l'autonomia del diritto sanzionatorio ed appare, dunque, più conforme ad una accezione penalistica di forza maggiore. In conclusione, dunque, viene enunciato il principio secondo cui “In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; con la conseguenza che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quando grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, perdipiù prevedibile, non risponde a tale nozione”.  

La sentenza in commento, dunque, ha provato a risolvere la complessa tematica riguardante la nozione di forza maggiore introdotta nell’ordinamento tributario dall’art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 472/1997 in un’ottica spiccatamente penalistica, valorizzando l’elemento soggettivo della imponderabilità e dell’assenza di signoria sull’evento che legittimerebbe l’applicazione dell’esimente, osservando correttamente come il diritto punitivo mal tollera ipotesi di responsabilità oggettiva.

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