Sentenza n. 11600 del 30 marzo 2022

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’indebita compensazione, affermando che la soglia di rilevanza penale di cui all’art. 10 del d.lgs

Con la sentenza n. 11600 del 30 marzo 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’indebita compensazione, affermando che la soglia di rilevanza penale di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.  

In particolare, nel caso portato al vaglio della Suprema Corte, il giudice di secondo grado aveva ritenuto non configurabile la fattispecie di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché l'IVA non versata, per effetto della indebita compensazione, era inferiore alla soglia di Euro 50.000.  

Tuttavia, la Corte di Cassazione non ha condiviso tale decisione. Difatti, i giudici di legittimità hanno osservato come, rispetto agli altri delitti in materia di omesso versamento delle imposte, ove l'omesso versamento delle somme dovute è prontamente riscontrabile dall'Amministrazione finanziaria mediante la consultazione dei documenti fiscalmente rilevanti, il delitto di indebita compensazione “emerge soltanto qualora gli organi accertatori appurino l'insussistenza o la non spettanza del credito portato in compensazione, circostanza che rende la condotta descritta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater dotata di particolare potenzialità decettiva: in essa infatti l'elemento caratterizzante, oltre che indice di maggior disvalore della condotta, è costituito dall'abusivo utilizzo della possibilità di compensare le somme dovute per imposte sui redditi o sul valore aggiunto con le somme a credito per le medesime imposte e, ai sensi del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 anche con i contributi dovuti all'Inps e con le altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali”. Di conseguenza, la soglia di rilevanza penale non va riferita alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate per effetto della indebita compensazione, ma all'ammontare dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione. Secondo i giudici, infatti, tale conclusione si ricava dalla ratio e dallo scopo della fattispecie, volta a tutelare l'interesse erariale alla riscossione dei tributi sanzionando le condotte di indebito utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti, nell'ambito delle quali il disvalore della condotta è individuato nella dimensione della compensazione indebita, cui è correlata la soglia di punibilità.

Tale decisione si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale ormai in via di consolidamento, che ritiene irrilevante la natura dei debiti, non necessariamente tributari, purché compensati con crediti inesistenti (si vedano in tal senso le sentenze n. 32389/2021 e 14763/2020). A tale filone maggioritario si contrappone, tuttavia, un orientamento minoritario secondo cui l’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe applicabile solo nelle ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti che determinano l’omesso versamento di somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non anche alle ipotesi in cui l’indebita compensazione determina l’omesso versamento di somme dovute a titolo differente (sentenza n. 38042/2019).

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