Sentenza n. 13926 del 11-04-2022

la Corte di Cassazione, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, ha ritenuto ammissibile...

Con la sentenza n. 13936 del 11-04-2022 la Corte di Cassazione, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, ha ritenuto ammissibile lo svincolo parziale delle somme di denaro sequestrate al fine di pagare le imposte sui redditi illecitamente lucrati a mezzo della commissione del reato presupposto.

La vicenda trae origine dall’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da una società contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari (g.i.p.) che ha rigettato l’istanza di parziale dissequestro di un’ingente somma di denaro. Tali somme, a parere del g.i.p. che ne ha disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca, rappresenterebbero il profitto del reato presupposto di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.

La società, invocando l’erronea applicazione dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, propone ricorso in Cassazione per ottenere il parziale dissequestro delle somme e poter pagare le imposte dovute (IRES e IRAP) sui profitti asseritamente illeciti e, conseguentemente, sottrarsi all’applicazione di gravose sanzioni fiscali. La ricorrente rappresenta, infatti, che in assenza dello svincolo parziale delle somme sarebbe impossibilitata ad ottemperare all’obbligazione tributaria, essendo priva di disponibilità economiche alternative a quelle sequestrate ed essendogli precluso l’accesso al credito bancario.

I Giudici, preliminarmente, conducono un breve excursus sulla dibattuta questione della tassazione dei proventi illeciti, la cui imponibilità è stata definitivamente ammessa dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, al ricorrere di due condizioni: 1) la possibilità di ascrivere i proventi illeciti in una delle categorie reddituali previste dal d.P.R. 917/1986; 2) mancata soggezione dei proventi illeciti a sequestro o confisca penale nel medesimo anno in cui sono stati conseguiti.

La Corte, successivamente, entrando nel merito della questione, afferma che, nonostante nella disciplina della responsabilità da reato dell’ente – d.lgs. 231 del 2001 - non sia rinvenibile alcuna disposizione che preveda espressamente la possibilità di svincolo parziale delle somme sequestrate per pagare le imposte sui redditi illecitamente lucrati, il dissequestro debba essere comunque consentito sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare. I Giudici affermano infatti che “nel silenzio del d.lgs. n. 231 del 2001, il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario debba essere consentito, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, là dove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo”. A ben vedere, in tali casi, il sequestro finalizzato alla confisca condurrebbe ad un’esasperata compressione della libertà dell’esercizio dell’attività d’impresa, del diritto della proprietà nonché del diritto al lavoro, mettendo così a rischio l’esistenza stessa dell’ente.

L’orientamento espresso dalla Suprema Corte appare senz’altro condivisibile, anche alla luce dei costati richiami al diritto e alla giurisprudenza dell’Unione. La Corte europea dei diritti dell’uomo, in più occasioni, si è espressa sul principio di proporzionalità delle misure cautelari affermando che “ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco” (si veda Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. contro Bulgaria).

Un’interpretazione questa senza dubbio conforme anche a questo sancito dalla Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato che, al Considerando 17, prevede espressamente la possibilità di non applicare la confisca qualora tale misura “rappresenti una privazione eccessiva per l’interessato”.

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