sentenza n. 16173 dell’8 giugno 2023

la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di dividendi madre-figlia, in ragione del disposto di cui all'art. 27-bis, comma 5, d.P.R. 600/1973 la circostanza che il soggetto...

Con la sentenza n. 16173 dell’8 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di dividendi madre-figlia, in ragione del disposto di cui all'art. 27-bis, comma 5, d.P.R. 600/1973 la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia «beneficiario effettivo» è elemento da valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di pratica elusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell'Unione. Perciò, non spetta il rimborso delle ritenute se il percipiente diretto è stato interposto nella catena in modo artificioso e non può qualificarsi come beneficiario effettivo dei proventi.

Per giungere a tale conclusione, la Corte di Cassazione richiama sia i propri precedenti orientamenti (sentenza n. 6005 del 28 febbraio 2023), secondo cui “l'indagine volta a verificare la qualità di beneficiario effettivo si articola in tre test, autonomi e disgiunti, come denominati dalla dottrina, la quale ha razionalizzato i princìpi cardine enunciati dalla giurisprudenza, comunitaria e di legittimità, e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee: (i) il substantive business activity test; (ii) il dominion test; (iii) il business purpose test”, sia le cc.dd. sentenze danesi, che hanno invece stabilito che “il principio generale, secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre … anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego”.

Gli ermellini hanno poi precisato che, ad oggi, l’art. 10-bis dello Statuto dei diritti dei contribuenti deve considerarsi “quale univoco riferimento normativo per disconoscere l'esenzione della ritenuta su dividendi distribuiti a società figlie UE”, pertanto laddove l’Agenzia delle Entrate intenda disconoscere l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi dovrà procedere secondo tale disposizione.

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